Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 224-bis - (Provvedimenti del giudice per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici). - 1. Se per l'esecuzione della perizia è necessario procedere al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero ad accertamenti medici e non vi è il consenso della persona sottoposta all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza motivata l'esecuzione obbligatoria del prelievo o dell'accertamento, se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti e si procede per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
      2. L'ordinanza che dispone il prelievo obbligatorio contiene, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio:

          a) le generalità della persona sottoposta all'esame o quanto altro valga ad identificarla;

          b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

 

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          c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l'accertamento del fatto;

          d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento;

          e) l'avviso che l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia;

          f) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, può essere ordinato l'accompagnamento coattivo.

      3. L'ordinanza è notificata all'interessato, alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
      4. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
      5. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti previsti dalla legge, ovvero che mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica, la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
      6. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle attività indicate nel comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2».